Legge - Chi ci capisce mi aiuti!!!!!

Il nuovo progetto per la creazione di un "magazine" on-line da divulgare su CongaPlace è partito!!! Qui si raccolgono le discussioni sull'organizzazione, le idee, le iniziative ecc... partecipate numerosi!!
LowD_Orixas
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Messaggioda LowD_Orixas » ven set 15, 2006 11:45 am

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (1).Disposizioni sulla stampa.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1948, n. 43.

1. Definizione di stampa o stampato.
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o
comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

2. Indicazioni obbligatorie sugli stampati.
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono
recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve
corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

3. Direttore responsabile.
Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione
nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli
altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore,
che assume la qualità di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona
che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente (2) (2/a).
(2) Vedi anche gli articoli. 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963 n. 69.
(2/a) L'art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge.

4. Proprietario.
Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in
Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per
l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere
posseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario (2/a).
(2/a) L'art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge.


5. Registrazione.
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore
responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa
giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta
dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti
presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico.

6. Dichiarazione dei mutamenti.
Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta
dall'articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste,
entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.
L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.
L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita
l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

7. Decadenza della registrazione.
L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia
stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

8. Risposte e rettifiche.
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel
periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state
pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono
essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia
stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma,
l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo
21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 (3).
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o
nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata (4).
(3) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L.24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114,primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.
(4) Così sostituito dall'art. 42, L. 5 agosto 1981, n. 416.

9. Pubblicazione obbligatoria di sentenze.
Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice
ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.

10. Giornali murali.
Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte
manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.
Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374 , che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza.
L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.
I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale (5).
(5) Vedi, anche, il D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342; art. 19 e All. B, n. 15.

11. Responsabilità civile.
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

12. Riparazione pecuniaria.
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il
risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La
somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

13. Pene per la diffamazione.
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto
determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a
lire 500.000 (6) (7).
(6) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981,
n. 689.. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(7) Vedi, anche, art. 595 c.p. 1930.

14. Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza.
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai
fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano
comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla
corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la
descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o
ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale (8).
(8) Vedi la L. 17 giugno 1975, n. 355.

15. Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante.
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali
descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente
verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti (9) (10/cost).
(9) Vedi la L. 17 giugno 1975, n. 355V.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 293 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000,
n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione.

16. Stampa clandestina.
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000 (11).
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il
nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.
(11) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981,
n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

17. Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati.
Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle
indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000 (12).
(12) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

18. Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6.
Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la
pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento,
è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000 (13).
(13) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

19. False dichiarazioni nella registrazione di periodici.
Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma
del primo comma dell'art. 483 del Codice penale.

20. Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati.
Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di
legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o
diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima (13).
(13) Vedi, anche, l'art. 8, L. 4 aprile 1956, n. 21.

21. Competenza e forme del giudizio.
La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia
competente la Corte di assise.
Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla
data di presentazione della querela o della denuncia.
La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore (14).
Al giudizio si procede con il rito direttissimo (14).
È fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della
denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione dei motivi del ricorso (14).
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91
dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (14).
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare (14).
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai
sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata
pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni (14).
(14) Comma aggiunto dall'art. 43, L. 5 agosto 1981, n. 416.

22. Periodici già autorizzati.
Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta
dall'articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

23. Abrogazioni.
Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o
incompatibile con quelle della presente legge.

24. Norme di attuazione.
Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge (15).
(15) Tali norme non sono state mai emanate.

25. Entrata in vigore della legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.



Nota
1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/1971, ha ritenuto lecita la pubblicazione di “singoli stampati o numeri unici”.

2. “Non si configura il reato di divulgazione di stampa clandestina nel caso di affissione di un manifesto che, pur mancando di indicazioni circa il luogo di stampa, consenta facilmente di evincere, dal suo contesto, anche in via indiretta, le indicazioni che permettono di risalire ai soggetti responsabili della stampa (nella specie, tali indicazioni erano ricavabili dal riferimento al settimanale <Umanità nova>, regolarmente pubblicato e, quindi, noto da tempo)”. (Pret. Sestri Ponente, 3 dicembre 1988; Riviste: Foro It., 1990, II, 154; Rif. ai codici CP art. 663B; Rif. legislativi L 8 febbraio 1948 n. 47, art. 16).
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Messaggioda CongaMan » ven set 15, 2006 11:09 pm

l'ho letto rapidamente ma mi sembra che dica che non si può fare una rivista senza attenersi alle varie procedure previste.... quindi? ???

LowD_Orixas
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Messaggioda LowD_Orixas » sab set 16, 2006 8:30 am

Ho cercato un po' di webzine via internet è pieno e nessuna iscritta... comunque per scrupolo passerò in tribunale... mal che vada la iscriviamo... mi informerò sui costi... comunque se poni attenzione parla di periodici... noi non siamo periodico...
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xavier
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Messaggioda xavier » sab set 16, 2006 10:46 am

entro solo ora in qst argomento (webzine)
non so quindi se sia già stato detto.
la mancata registrazione comporterebbe anche un mancato diritto di copywrite sugli articoli scritti?
cioè se un soggetto terzo, magari un'altra testata specializzata in musica, prende un articolo del webzine e lo pubblica, lo può fare? ed i diritti diventano suoi?

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Messaggioda LowD_Orixas » sab set 16, 2006 12:12 pm

calma... il diritto d'autore è fatto male ma non fino a questo punto... se la divulgazione è ampia è difficile rubarne i contenuti... io pubblico in data tot, con file salvato in data tot... se uno ruba successivamente l'idea, è difficile che possa dimostrare la precedente preparazione. Il copyright © non esiste in Italia, solo negli USA in Italia c'è il Trade Mark ™ (il Marchio registrato) e il Diritto d'Autore. con due differenze sostanziali... il © rappresenta un proprietà vendibile e attribuibile a una società, il Diritto d'Autore è un prestito d'utilizzo a meno di una specifica dichiarazione di cessione, quindi implica adirittura la recessione dall'utilizzo, ed è SEMPRE e SOLO attribuibile a persona fisica, l'Autore stesso, ed è ereditabile dai parenti... la registrazione è una tutela ufficiale e registrata ma teoricamente non obbligatoria... è buona regola farlo, (registrare un logo ad una singolo settore merceologico costa 50 €). Per i testi la pubblicazione è già una registrazione...
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Baba
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Messaggioda Baba » sab set 16, 2006 12:35 pm

Fermi tutti!!

Forse quello che cerchiamo esiste e si chiama CopyLet !!

E' figlio della licenza Open Source riguardante il software e dice che i contenuti possono essere copiati, modificati e distribuiti da tutti, a patto che siano redistribuiti sotto un regime di copyleft.
Questa restrizione è cruciale, perché impedisce che il materiale diventi un prodotto proprietario, quindi nessuno ci potrà lucrare sopra!!

Qui una spiegazione più esauriente al riguardo.

CopyLeft spiegato ai bambini - Wu Ming

Se vi sembra una buona idea mi posso documentare ulteriormente!

Baba.
A. - Ma come fai a sopportare questa vita non ti manca qualcosa?
B. - E' proprio per questo che riesco a sopportarla.

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Messaggioda LowD_Orixas » sab set 16, 2006 12:40 pm

Ok prova a fornire della documentazione esaustiva in tal merito, tenendo ben presente che la nostra opera non è lucrativa... comunqu nessuno mi ha ancora saputa dire riguardo alla possibilità di non registrazione al tribunale italiano...
Viva Brasil Patria Amada. Mama Africa meu amor. :) Lorenzo

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